Certibiocida: normativa vigente

18 dicembre 2024
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pubblicato su  Aggiornato il  

Quando si utilizzano prodotti biocidi, in particolare quelli destinati alla disinfezione, è essenziale rispettare le normative vigenti. È qui che entra in gioco il “Certibiocide”, un sistema normativo che garantisce l’uso sicuro e conforme dei biocidi.


Cos'è il Certibiocida?

Certibiocide è una certificazione obbligatoria per chiunque maneggi o applichi biocidi destinati ad uso professionale. Ha lo scopo di prevenire i rischi per la salute e l'ambiente legati all'uso improprio di questi prodotti. Questa certificazione rientra nel rispetto delle norme europee e francesi a tutela degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente.


Sono affetto da Certibiocide?

Sei preoccupato se svolgi l'attività di Distributore, Acquirente e/o Decision maker riguardo a biocidi delle seguenti tipologie:

- TP2 : Disinfettanti e prodotti alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali.
- TP3 : Prodotti destinati all'igiene veterinaria.
- TP4 : Prodotti utilizzati su superfici a contatto con alimenti o mangimi per animali.

Tali prodotti devono essere destinati ad un uso strettamente professionale, secondo le definizioni riportate nei decreti del 09/10/2023 e/o 23/01/2023.


Definizioni dei ruoli interessati 

Distributore: Qualsiasi persona che esercita l'attività di offerta in vendita, vendita o distribuzione gratuita di biocidi agli utilizzatori o alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto. Ciò include grossisti, dettaglianti, venditori e fornitori. (Nota: la definizione di "distributore" contenuta nel presente decreto differisce da quella ai sensi del REACH.)

Acquirente: Qualsiasi persona che sceglie o dà l'ordine di acquistare biocidi.

Decisione: Qualsiasi soggetto che esercita una funzione di vigilanza sull'uso dei biocidi.

I tre certificati disponibili

Il decreto del 23/01/2023 prevede una formazione adattata in base alla tipologia di biocida (TP) presa di mira. Si possono quindi ottenere tre certificati:

  • “Disinfettanti Certibiotici”: per prodotti disinfettanti (TP2, TP3, TP4).
  • “Certibiocide Nuisibles”: per prodotti disinfestanti.
  • “Certibiocide Altri prodotti”: per altre tipologie di biocidi specifici.

Il certibiocide viene assegnato a un individuo dopo aver completato la formazione. Tale certificato, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, ha validità di 5 anni.

Principali obblighi dei professionisti interessati

I professionisti devono rispettare i seguenti obblighi:

1. Ottenere un certificato individuale: Tutti i soggetti coinvolti devono completare la formazione e ottenere un certificato valido.
2. Dichiarazione annuale: I professionisti devono dichiarare le persone certificate, accompagnate dai numeri del loro certificato.
3. Tenere un registro delle vendite: 
Questo deve essere aggiornato regolarmente, includendo:
- I prodotti interessati
- Quantità vendute
- Il numero del certificato dell'acquirente 

Data di applicazione del “Certibiocida”

Domanda per i professionisti già interessati dal decreto del 09/10/2013: dal 01/01/2024.

Per le nuove figure professionali interessate: è concesso un ulteriore periodo di 2 anni, con decorrenza dal 01/01/2026.

Metodo di addestramento “certibiocidio”.

La formazione dura 7 ore e può essere svolta in presenza o a distanza, a seconda delle organizzazioni che la erogano. Al termine della sessione viene effettuata una verifica delle conoscenze acquisite mediante un test di 30 domande in cui è necessario ottenere almeno 20 risposte corrette. In caso di fallimento dovrà essere effettuata un'ulteriore sessione di 2 ore per ottenere il relativo Certibiocide. 









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